UN EXCURSUS SUL LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE: QUALI LE REGOLE E DIFFERENZE?

Molto spesso il lavoro straordinario e quello supplementare possono essere confusi: proviamo ad analizzare differenze, regole, paga, contributi e orari.
In primo luogo è bene precisare che il Lavoro straordinario e lavoro supplementare presentano delle analogie, infatti, in entrambi i casi, si tratta di prestazioni lavorative il cui svolgimento avviene in ore eccedenti il normale orario contrattualmente applicato al dipendente, e per questo a volte si tende a fare confusione.
Vediamo, nello specifico, di chiarire differenze, paga, calcolo, contributi e orari
La corretta definizione di lavoro straordinario indica tutto ciò che si svolge (con le stesse modalità del lavoro normalmente contrattualizzato) oltre il normale orario di lavoro fissato per i dipendenti full-time. Nel caso in cui manchino disposizioni contrattuali il tempo pieno viene considerato pari a 40 ore settimanali (articolo 1 – II comma – del D.lgs. 66/2003). In ogni caso si tratta di una prestazione lavorativa extra per la quale sono previste delle maggiorazioni sulla retribuzione.
È bene sottolineare che in ogni caso, si applicano limiti al ricorso al lavoro straordinario, nello specifico: in una settimana non si possono superare le 48 ore di lavoro compreso lo straordinario; gli straordinari in un anno non possono superare le 250 ore complessive, salvo diverse disposizioni da parte del CCNL.
Nella maggior parte dei casi è di buona norma che, le ore di straordinario siano concordate con il datore di lavoro a meno che non si tratti di: esigenze tecnico-produttive che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di altri dipendenti; casi di forza maggiore; eventi particolari connesse all’attività produttiva.
Esistono fattispecie di legittimità anche nell’eventuale rifiuto da parte dei lavoratori a svolgere lo straordinario. Vediamo i casi: lavoratori studenti; giustificato motivo di particolare gravità che impedisce la prestazione; potere del datore di lavoro non esercitato secondo correttezza e buona fede.
Il Lavoro supplementare
Qualora il singolo contratto dovesse prevedere un numero di ore settimanali complessivo differente da quello previsto per il full time, ad esempio 35 ore, le ore eccedenti prestate, fino al limite delle 40 ore settimanali o del limite per i lavoratori full-time previsto dal CCNL, non si considerano come straordinari ma come lavoro supplementare per il quale sono comunque previste delle maggiorazioni.
Tipicamente il lavoro supplementare è quello che prestano i lavoratori part-time ai quali venga chiesto un impegno extra rispetto al solito orario settimanale.
Busta paga
Lavoro straordinario (STR) e lavoro supplementare (SUP) devono essere riportati in modo esplicito in busta paga e nel calendario presenze del Libro unico del lavoro (LUL).
L’importo della retribuzione oraria deve essere maggiorato in base alle percentuali previste dal CCNL, solitamente differenziate a seconda dell’ammontare orario degli straordinari e se questi cadono, o meno, in un orario festivo o notturno.
Quello che viene riportato nel cedolino è l’importo al lordo delle trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. A tal proposito appare utile ricordare che gli importi corrisposti a titolo di lavoro straordinario o supplementare sono imponibili ai fini contributivi e fiscali al pari della retribuzione ordinaria.