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STIPENDIO IN CONTANTI?

STIPENDIO IN CONTANTI?


23 aprile 2021 | Lavoro e dintorni
STIPENDIO IN CONTANTI?

Una pratica da sempre diffusa - per tante ragioni, alcune lecite, altre no - il pagamento degli stipendi in contanti, è diventato da qualche anno oggetto delle attenzioni degli organi preposti al controllo degli adempimenti fiscali. Attenzione dunque a pagare gli stipendi in contanti. A tal proposito è utile menzionare lo strumento normativo che, a partire dal 01/07/2018, vieta di fatto l’erogazione degli stipendi ai propri dipendenti a mezzo del contante, in assenza di alcuno strumento di tracciamento delle suddette retribuzioni.

 

Come vengono applicate le sanzioni?

In primo luogo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definito la non applicabilità dell’Istituto del cumolo giuridico al regime sanzionatorio in oggetto. in questo modo, rigettando la possibilità di riferirsi all’art. 8 della Legge n. 689/1981, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce il pagamento di diverse mensilità, in contanti, come un’azione disgiunta e dunque non sanzionabile secondo l’istituto del cumulo giuridico. Ad una tale infrazione, va dunque applicato un regime sanzionatorio disgiunto, che prende in considerazione la retribuzione delle diverse mensilità come atti disgiunti tra loro e dunque da sanzionare volta per volta.

 

Come si configura l’illecito?

Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’illecito si configura ogni qualvolta che si attua la retribuzione. Normalmente ciò avviene a cadenza mensile. Dunque l’illecito si reitera mensilmente, o comunque in ragione dello scadenzario previsto per la retribuzione.

 

L’inapplicabilità dell’art 8 della Legge n. 689/1981.

Lo strumento legislativo su indicato, risulta inapplicabile in ordine alla materia in oggetto, perché di fatto la sanzione prevista dalla sua applicazione, è relativa a violazioni reiterate di una stessa norma (con un’entità diversa) o di norme diverse. In questo caso si procede all’applicazione di sanzioni amministrative relative alla violazione più grave, incrementata fino al triplo.

Nel caso della dinamica in oggetto, si configura una violazione reiterata che è sempre la medesima. Dunque, non essendo applicabile la suddetta sanzione, si interverrà disgiuntamente su ogni singola violazione mensile. La sanzione viene poi applicata, a maggior ragione, con le medesime dinamiche anche in presenza di lavoratori “in nero”, andandosi in quel caso a sommare ad ulteriori sanzioni dovute all’arruolamento di lavoratori senza un regolare contratto di lavoro.

 

Dunque abbiamo visto come si applicano le sanzioni relative al pagamento in contanti degli stipendi. Abbiamo evidenziato la normativa che dal 2018 vieta tale istituto e l’inapplicabilità del cumolo giuridico. Abbiamo visto come gli organi preposti, stanno applicando giri di vite sempre più frequenti nella lotta all’evasione, che da decenni ormai è all’ordine del giorno e rappresenta un problema enorme nella gestione economica del sistema Paese.

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