PRESTAZIONI OCCASIONALI: COSA CAMBIA CON IL DL 48/2023?

PRESTAZIONI OCCASIONALI: COSA CAMBIA CON IL DL 48/2023?
Il Decreto Lavoro ha introdotto significative modifiche in materia di contratto di prestazione occasionale, il quale si rivolge a diverse categorie che possono acquisire prestazioni di lavoro per attività lavorative che possano definirsi saltuarie e sporadiche, nel rispetto
dei limiti economici previsti dalla norma (è regolato dall’art.54b-bis del D.L. 50/2017).
QUALI NOVITÀ?
Per chi utilizza il contratto di prestazione occasionale è stato esteso l’importo massimo di compenso annuo dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori, che a partire dal 1/1/ 2023 è di 10.000 euro.
Invariati invece gli altri limiti, che possono essere così sintetizzati: -Per ogni prestatore, riguardo alla totalità degli utilizzatori: compenso non eccedente i 5.000 euro all’anno -Prestazioni complessive da ogni prestatore a favore dello stesso
utilizzatore: compenso non eccedente i 2.500 euro all’anno. La possibilità di fruire dei contratti di prestazione occasionale è esteso a una schiera più ampia di soggetti, consentendone il ricorso a chi ha alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (aumentando il precedente limite di 5 lavoratori). Altra novità è la parziale abrogazione del particolare regime riguardante le strutture ricettive del turismo e le aziende alberghiere: potranno usufruire delle prestazioni occasionali, entro i limiti stabiliti per gli altri utilizzatori (10 mila euro annui), potendoanche avvalersi di lavoratori non appartenenti alle categorie in precedenza previste. Anche in questo caso opera il limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
IL REGIME PARTICOLARE PREVISTO PER L’AGRICOLTURA
Nel settore agricoltura è stato previsto un regime sperimentale (per il biennio 2023/2024) per le prestazioni occasionali che ne consente il ricorso da parte delle imprese agricole per un limite massimo di 45 giornate lavorative, dietro l’adempimento di precisi obblighi
amministrativi (in caso si sfori il limite di 45 giorni, è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in indeterminato; in aggiunta sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione). Infine, altra novità è un ampliamento dell’utilizzo dei voucher in determinati settori come parchi divertimento; eventi e fiere; congressi e stabilimenti termali. Per i datori in questo caso l’utilizzo è ammesso entro i 15.000 euro all’anno, operando il limite di 25 dipendenti a tempo indeterminato.