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LAVORARE IN PROVA: QUALI NOVIT�

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5 agosto 2022 | Lavoro e dintorni
LAVORARE IN PROVA: QUALI NOVIT�

LAVORARE IN PROVA: QUALI NOVITÀ?

Concettualmente un periodo di prova per approcciare ad un nuovo lavoro, propedeutico per un’assunzione, è uno strumento che tutela sia il datore di lavoro che il lavoratore. Teoricamente, tale periodo, dovrebbe servire a conoscersi reciprocamente e a valutare l’effettiva soddisfazione di entrambe le parti.Come per qualsiasi rapporto di lavoro, anche il periodo di prova necessita di una regolamentazione che tuteli tutte le parti in causa.Dunque, partiamo col dire che all’atto della stipula di un contratto di lavoro, le parti in causa possono definire un lasso di tempo da utilizzare come prova. Come detto, tale periodo cuscinetto, serve a verificare la convenienza reciproca in previsione di una prosecuzione del rapporto di lavoro.Durante questo periodo, il datore di lavoro può valutare le effettive capacità della risorsa e al contempo, il lavoratore può valutare le condizioni di lavoro, l’ambiente, lo staff e ovviamente, la sua attitudine alle mansioni da andare a svolgere. E bene ricordare, che tale strumento, può essere previsto in relazione a qualsiasi contratto di lavoro. Attualmente la normativa europea prevede che la durata del rapporto di prova sia proporzionale alla durata del contratto di lavoro. Allo stato attuale la durata massima del periodo di prova è di sei mesi per tutte le tipologie di lavoratori soggetti all’art. 10 della legge n. 604/1966, tre mesi per gl’impiegati che non hanno funzioni direttive.Partendo dai limiti imposti dalla legge, i periodi di prova possono prevedere una riduzione o un aumento. Quest’ultimo caso, lo si prevede unicamente in presenza di particolari difficoltà legate alle mansioni affidate al lavoratore, le quali richiedono un periodo più lungo per essere apprese. In presenza di gravidanze, malattie o infortuni, il contratto di prova viene sospeso. Mentre rientrano in esso i giorni di ferie, festività e riposi settimanali.Il patto di prova viene sottoscritto all’atto della stipula del contratto di lavoro. Il suddetto prevede la sottoscrizione di entrambe le parti.Al termine del periodo di prova entrambe le parti possono definirsi libere di recedere il contratto o di continuare. Nel secondo caso basta proseguire con l’attività lavorativa.  Anche nel corso della prova le due parti possono recedere il contratto a meno che non si sia stabilito un periodo di prova garantito. Nel caso di recesso, al termine o durante la prova, le parti sono chiamate ad utilizzare la forma scritta per la comunicazione in oggetto.

 

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