Inquadramento fiscale dei benefit legati al Welfare aziendale

In questo articolo andremo a chiarire quali sono i trattamenti fiscali che l’Agenzia dell’Entrate adopera ai dipendenti delle aziende, in relazione ai benefit risultanti dai piani di welfare aziendale.
Tali chiarimenti sono arrivati grazie alla risoluzione n. 55/E/2020.
In sostanza, viene concessa la possibilità per le aziende di erogare ai propri dipendenti utilità in forma di premi ed incentivi legati al raggiungimento di uno specifico obiettivo economico di fatturato. Nel dettaglio, l’Agenzia, spiega che tali evidenze devono essere riportate nei Regolamenti aziendali di Welfare, senza andare a concorrere, in tutto o in parte, alla formazione del reddito di lavoro ai fini IRPEF.
Nello specifico si precisa anche che i bonus hanno finalità retributive, ad esempio, per contribuire a spingere in meglio le performance del lavoratore o di particolari gruppi di lavoratori.
Di seguito riportiamo nel dettaglio le specifiche fornite dall’Agenzia dell’Entrate basate sulla normativa di riferimento (l’articolo 51, commi 1, 2, 3 e 4, del Tuir) e sui propri documenti di prassi.
Benefit non imponibili
Nel documento citato, l’Agenzia dell’Entrate ricorda che i benefit che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente sono i seguenti:
- il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico, anche nel caso che abbia familiari fiscalmente a carico, come già precisato con la circolare n. 5/2018, e/o altre utilità aventi finalità ricreative (come ad esempio cinema, musei, palestre, parchi divertimento, abbonamenti a riviste, nonché le soluzioni di viaggio e cofanetti). Questi vengono concessi a patto che al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o meno all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione;
- i servizi benessere, cura alla persona e i corsi di formazione aventi finalità educative e/o formative organizzati da strutture qualificate, purché i benefit siano riconducibili a una finalità ricreativa e/o di svago, ovvero a finalità educative e di istruzione;
- i rimborsi spesa per le rette di iscrizione e frequenza scolastica dal nido all’università, i master universitari, i libri scolastici, la mensa scolastica (esclusa quella universitaria), le gite scolastiche, lo scuolabus, pre e dopo scuola, la babysitting, i campi estivi, l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti e anche i voucher per food, benzina e shopping, a patto che essi non superino i 258,23 euro.
Benefit che concorrono al reddito
Diverso il caso dei benefit che prevedono la consulenza veterinaria telefonica per animali domestici, poiché nell’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir che prevede la possibilità di non far concorrere al reddito di lavoro dipendente, l’utilizzazione delle opere e dei servizi aventi finalità di assistenza sociale e sanitaria offerti dal datore di lavoro ai dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, non vengono citati gli animali domestici.
Il credito welfare destinato quale contributo azienda su interessi per finanziamenti, ad esempio mutui e prestiti, concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente nei limiti previsti dall’articolo 51, comma 4, del Tuir.
Deducibilità IRES
La deducibilità dall’IRES dei costi sostenuti dalla società per l’attuazione del piano welfare è riconosciuta dall’articolo 95 del Tuir e l’Amministrazione non trova non rileva alcun ostacolo nei casi in cui le utilità ricomprese nel piano offerte ai dipendenti vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, ovvero non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro.