FRUITORI DELLA LEGGE 104 E PENSIONAMENTI PRECOCI

Nell’immaginario di qualsiasi lavoratore o lavoratrice, c’è il desiderio di raggiungere, un giorno, la tanto meritata pensione. Quest’ultima non è solo uno strumento di sostegno per gli anni della vecchiaia, quanto un attestato per i molti anni in cui si è prestato il proprio know how per la crescita economica del Paese.
In quest’ottica, s’inserisce l’idea di agevolare coloro che nel compiere i propri doveri lavorativi, hanno lo svantaggio di un’invalidità, tale da fruire della legge 104.
Lo ricordiamo: la legge 104 del ’92 si configura come un supporto alle persone, e alle loro famiglie, a cui viene riconosciuta un’invalidità (soggette ad una scala di valori).
In virtù della riconosciuta difficoltà ad espletare il proprio lavoro, lo Stato, oltre a garantire un adeguato supporto economico, stabilisce anche la possibilità di ottenere il pensionamento anticipato, di fatto riducendo i requisiti di ammissibilità a quest’ultimo istituto.
La conditio sine qua non è il riconoscimento di un’invalidità che sia pari almeno all’80%. Una categoria a parte è rappresenta dai non vedenti, ai quali viene automaticamente riconosciuto il pensionamento anticipato.
Vediamo nello specifico da cosa origina questa normativa e quali sono i requisiti d’ammissibilità.
In primo luogo il Decreto legislativo di cui stiamo parlando è il 503/1992 emanato dall’allora governo Amato.
Per goderne, il candidato deve aver ultimato almeno 20 anni di contribuzione, avere almeno 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne. Nel caso dei non vedenti, abbiamo detto che la legge stabilisce un’ulteriore tutela, garantendo il pensionamento anticipato a tutti gli uomini di almeno 56 anni e le donne di 51 anni.
Possono fruire di questo istituto normativo tutti coloro che sono iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. In questo senso, il provvedimento esclude due categorie di lavoratori: gli autonomi e coloro che operano nei pubblici uffici.
Riconosciuta la pensione d’invalidità, il primo assegno viene erogato al termine del dodicesimo mese dalla richiesta. La cifra erogata è calcolata nel medesimo modo delle normali pensioni.