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DL 48/2023: UNA REALE SVOLTA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

DL 48/2023: UNA REALE SVOLTA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO


1 giugno 2023 | Lavoro e dintorni
DL 48/2023: UNA REALE SVOLTA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

DL 48/2023: UNA REALE SVOLTA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
IL Decreto Lavoro –tra le novità- prevede una serie di interventi mirati al rafforzamento delle
regole di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni, oltre che all’aggiornamento del sistema
dei controlli ispettivi, apportando significative modifiche al Testo unico di Salute e Sicurezza sul
Lavoro (d.lgs. 81/2008).
LA PRINCIPALE NOVITÀ
Tra le novità più importanti spicca l’obbligo del datore di lavoro di nominare medico competente
per effettuare la sorveglianza sanitaria: se prima degli interventi, il medico veniva nominato nei
casi previsti dal d.lgs. 81/2008, da adesso l’obbligo scatta anche se la nomina è richiesta dalla
valutazione dei rischi (quindi è responsabilità del datore di lavoro o del dirigente decidere sulla
necessità di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, valutando i rischi
presenti in azienda).
Parallelamente, aumentano anche gli obblighi del medico competente che in occasione delle visite
di assunzione è tenuto a richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente
datore di lavoro, dovendo tenerne conto nella formulazione del giudizio di idoneità.
Inoltre, il medico è tenuto anche – in caso di impedimento grave e per ragioni motivate- a
comunicare per iscritto al datore (mezzo PEC) il nominativo di un suo sostituto che sia in
possesso dei requisiti previsti.
ALTRI OBBLIGHI: FORMAZIONE
Altra importante novità il tema della formazione: il datore di lavoro che utilizzi attrezzature che
necessitano di conoscenze particolari è tenuto a seguire specifici corsi di formazione e
addestramento al fine di utilizzare in modo corretto e sicuro tali attrezzature (non è più sufficiente
una semplice adozione delle misure necessarie all’utilizzo corretto dell’attrezzatura e la
formazione dei soli lavoratori incaricati di utilizzarla).
In caso di mancato rispetto di questa disposizione, il datore o il dirigente preposto rischiano di
incorrere in sanzioni di natura penale che vanno dall’ammenda di importo variabile, fino all’arresto
da tre a sei mesi.
Tra le altre novità del decreto vediamo poi:
- l’ampliamento delle misure di salute e sicurezza previste dal Titolo IV del testo unico anche
ai cantieri temporanei o mobili;
- Novità per chi noleggia/concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore, che dovrà
attestarne il buono stato di conservazione ed efficienza oltre che acquisire e conservare gli atti e
l’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio l’attrezzatura (che dovrà attestare
l’avvenuta formazione e lo specifico addestramento dei soggetti che utilizzeranno quelle
attrezzature.)
Infine, si prevede il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva da parte
dell’ispettorato del lavoro e della guardia di Finanza nei confronti delle imprese che evidenziano
fattori di rischio.

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