CONTRATTI A TERMINE: QUALI NOVITÀ?

CONTRATTI A TERMINE: QUALI NOVITÀ?
Il DL 48/2023 (Decreto Lavoro) introduce novità sull’argomento contratti a termine, in particolare un allentamento delle restrizioni previste dal Decreto Dignità: contiene infatti una modifica delle causali che consentono di prolungare il contratto a termine oltre i 12 mesi (fino a 24). Il Decreto Dignità prevede che il datore di lavoro sia obbligato a giustificare la proroga/rinnovo del contratto a termine oltre i 12 mesi, al fine di porre un freno alla precarietà, incentivando le aziende a stipulare più contratti a tempo indeterminato.Tuttavia in determinati casi queste restrizioni hanno avuto l’effetto collaterale di scoraggiare le assunzioni, dunque –fermo restando il rispetto delle direttive europee per prevenire gli abusi- tale disciplina è stata “ammorbidita”. Ma vediamo tutti i dettagli.
QUALI SONO, ORA, LE CAUSALI PER I CONTRATTI A TERMINE?
Come riformulato nell’art. 24 del DL 48/2023 i contratti a termine possono essere di durata superiore ai 12 mesi -ma comunque non eccedere i 24 mesi- in questi casi:
• causali previste dai contratti collettivi;
• al fine di sostituire altri lavoratori;
• per esigenze di natura tecnica/organizzativa/produttiva individuate dalle parti, in assenza di disposizioni previste nei precedenti punti, e comunque non oltre il 30 aprile 2024.
Le nuove causali NON si applicano in caso di
• contratti stipulati dalle PA;
• contratti stipulati da enti privati di ricerca e lavoratori che svolgano attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, supporto all’innovazione, assistenza tecnica, coordinamento e direzione.
• contratti stipulati con università private/istituti di ricerca pubblici.
In tutti questi casi, rimangono applicabili le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità.
PERCHÉ È PIÙ FLESSIBILE?
Prima del decreto Dignità per giustificare una proroga oltre 12 mesi era sufficiente che sussistessero esigenze tecnico produttive aziendali: in sostanza, bastavano eventi normali all’interno di un’azienda (per esempio i saldi di stagione); il decreto Dignità (DL 87/2018) aveva dato un giro di vite alla disciplina, introducendo il requisito della non programmabilità/eccezionalità dell’evento motivo della proroga. Oggi a venir meno è proprio il fattore dell’eccezionalità, tornando a prevedere causali che rientrano nella sfera degli eventi normali nella vita di un’azienda. Siamo un’agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro per ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale.Contattaci per una consulenza!