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CONTRATTI A TERMINE: QUALI NOVITÀ?

CONTRATTI A TERMINE: QUALI NOVITÀ?


12 maggio 2023 | Lavoro e dintorni
CONTRATTI A TERMINE: QUALI NOVITÀ?

CONTRATTI A TERMINE: QUALI NOVITÀ?

Il DL 48/2023 (Decreto Lavoro) introduce novità sull’argomento contratti a termine, in particolare un allentamento delle restrizioni previste dal Decreto Dignità: contiene infatti una modifica delle causali che consentono di prolungare il contratto a termine oltre i 12 mesi (fino a 24). Il Decreto Dignità prevede che il datore di lavoro sia obbligato a giustificare la proroga/rinnovo del contratto a termine oltre i 12 mesi, al fine di porre un freno alla precarietà, incentivando le aziende a stipulare più contratti a tempo indeterminato.Tuttavia in determinati casi queste restrizioni hanno avuto l’effetto collaterale di scoraggiare le assunzioni, dunque –fermo restando il rispetto delle direttive europee per prevenire gli abusi- tale disciplina è stata “ammorbidita”. Ma vediamo tutti i dettagli.

QUALI SONO, ORA, LE CAUSALI PER I CONTRATTI A TERMINE?

Come riformulato nell’art. 24 del DL 48/2023 i contratti a termine possono essere di durata superiore ai 12 mesi -ma comunque non eccedere i 24 mesi- in questi casi:

•             causali previste dai contratti collettivi;

•             al fine di sostituire altri lavoratori;

•             per esigenze di natura tecnica/organizzativa/produttiva individuate dalle parti, in assenza di disposizioni previste nei precedenti punti, e comunque non oltre il 30 aprile 2024.

Le nuove causali NON si applicano in caso di

•             contratti stipulati dalle PA;

•             contratti stipulati da enti privati di ricerca e lavoratori che svolgano attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, supporto all’innovazione, assistenza tecnica, coordinamento e direzione.

•             contratti stipulati con università private/istituti di ricerca pubblici.

In tutti questi casi, rimangono applicabili le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità.

PERCHÉ È PIÙ FLESSIBILE?

Prima del decreto Dignità per giustificare una proroga oltre 12 mesi era sufficiente che sussistessero esigenze tecnico produttive aziendali: in sostanza, bastavano eventi normali all’interno di un’azienda (per esempio i saldi di stagione); il decreto Dignità (DL 87/2018) aveva dato un giro di vite alla disciplina, introducendo il requisito della non programmabilità/eccezionalità dell’evento motivo della proroga. Oggi a venir meno è proprio il fattore dell’eccezionalità, tornando a prevedere causali che rientrano nella sfera degli eventi normali nella vita di un’azienda. Siamo un’agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro per ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale.Contattaci per una consulenza!

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