Conguaglio aziendale causa quarantena: le istruzioni dell'INPS

Sono tate pubblicate dall’organismo INPS tutte le modalità e le istruzioni per poter accedere al conguaglio aziendale relativo alle somme anticipate a tutti i lavoratori obbligati alla quarantena. La quarantena, di fatto, è equiparata ad uno stato di malattia e come tale trattata dall’INPS.
Una buona notizia, che permetterà a tanti datori di lavoro di poter affrontare, se non altro dal punto di vista economico, l’emergenza dovuta alla carenza di personale causata dalla pandemia COVID e dalle ormai numerose quarantene obbligate a scopo precauzionale.
Con la pubblicazione della circolare n. 3871/2020 l’istituto INPS ha recentemente pubblicato tutte le istruzioni in materia di conguaglio aziendale delle somme anticipate dai datori di lavoro – previsto dall’articolo 26 del decreto - legge n. 18 del 2020 (Cura Italia) – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” – che dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Nella suddetta circolare, l’istituto INPS spiega la corretta procedura di compilazione dei flussi UniEmens, utilizzando i nuovi codici evento, e, nello specifico, cosa fare nei casi in cui l’importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia.
In particolare, le istruzioni di cui stiamo parlando, relative alla circolare redatta dall’Istituto riguardano tutte le prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS, limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto.
L’INPS ricorda, inoltre, che la suddetta tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria che obblighi il lavoratore alla quarantena per evitare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, al pari di quanto avviene normalmente nei casi di malattia per i quali è previsto che il lavoratore produca idonea certificazione sanitaria.